Per esercitare la professione gli architetti, una volta superato l’esame di abilitazione, devono essere iscritti all’Albo, acquisire i crediti formativi previsti dall’aggiornamento professionale, essere iscritti alla cassa previdenziale se in possesso dei requisiti obbligatori e aver stipulato una polizza assicurativa.

L’Ordine propone agevolazioni e forme di tutela riservate ad alcune categorie di iscritti.

FORMAZIONE

Gli architetti devono acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali.
L’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO del Consiglio Nazionale degli Architetti e dalle LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.
Per i dettagli vai alla sezione dedicata alla FORMAZIONE.

INARCASSA

Gli architetti iscritti all’Ordine in possesso di una partita iva (individuale, di associazione o di società di professionisti) devono iscriversi alla cassa previdenziale Inarcassa.
Sono esclusi dall’obbligo gli architetti già coperti da un’altra forma di previdenza contributiva obbligatoria, pubblica o privata.
Per informazioni e per le modalità di iscrizione consultare direttamente il sito di INARCASSA.
È possibile richiedere un appuntamento con il delegato Inarcassa dell’Ordine di Bologna, contattando la segreteria (051 4399016 –  segreteria@archibo.it).
Il responsabile del nodo periferico Inarcassa per l’Ordine di Bologna è Gaia Canonici.
Per i dettagli vai alla sezione dedicata alla INARCASSA.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (ART. 9 DELLA LEGGE 27/2012 e ART. 5 DEL DPR 137/2012).

CASI PARTICOLARI:

  1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.
  2. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.
  3. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.
  4. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.
  5. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

Vai alle Offerte per gli iscritti.

POS

La Legge di Stabilità 2016 e la risoluzione approvata il 3 febbraio 2016 dalle Commissioni delle Finanze e delle Attività produttive della Camera dei Deputati impongono a tutti gli architetti iscritti all’Ordine e che esercitano la libera professione di dotarsi di un dispositivo POS per accettare i pagamenti elettronici.
Non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali attuativi che specificheranno i limiti di applicazione dell’obbligo.

PEC

I professionisti iscritti ad un Ordine professionale sono obbligati per Legge ad avere un indirizzo PEC personale attivo a prescindere dalla professione svolta e tale obbligo è stato ribadito nell’art.29 del decreto Semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri tra il 6 e il 7 luglio 2020 il quale richiede la sospensione dall’Albo per i professionisti inadempienti.
La casella PEC può essere attivata con qualsiasi gestore e sul sito dell’Ordine, può trovare le convezioni attive con le società Aruba e Visura SpA che offrono agevolazioni economiche agli iscritti del nostro Ordine.
Nel caso di inadempienza, il Consiglio dell’Ordine dovrà procedere con la sospensione.