La professione di architetto è sempre più complessa e non solo per la composita macchina normativa che caratterizza il lavoro nell'architettura, nelle costruzioni e nell'urbanistica, ma anche per le recenti norme della riforma delle professioni. Si rendono così necessarie politiche di aggiornamento in un processo di costante riqualificazione.

Obbligo formativo

L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.
Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.

Il mancato adempimento a tale obbligo prevede provvedimenti di carattere disciplinare.

CFP / Quanti ne occorrono

Il triennio formativo attuale che si concluderà il 31/12/2022, costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

NB: Il CNAPPC, alla luce del cambio di piattaforma informatica per la gestione della formazione, ha deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso pertanto la nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020- 2022, dunque, è stabilita al 30 giugno 2023. Si consiglia comunque agli iscritte e alle iscritte di adempiere all'obbligo di aggiornamento entro il 31/12/2022 per non accumulare CFP mancanti nel triennio successivo che avrà inizio il 01/01/2023.

CFP / Come acquisirli

Per tutti i corsi di formazione frontale e in FAD accreditati, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso.
Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:
la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista;
nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. ( vedi punto 5 Linee guida 2020).
Per gli altri eventi di formazione (seminari, convegni) accreditati viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora,la frequenza dovrà essere attestata per il 100% delle ore previste.

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile
Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l’attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio.
Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali.
Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d’intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.

Altre attività
a) Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito),
1 CFP/seduta – incontro effettivo e documentato , massimo 15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e).
b) Attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), 1 CFP/attività – incontro effettivo e documentato , massimo 15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e), CFP riconoscibili in autocertificazione in piattaforma nazionale formazione
In tali casi si raccomanda che le attività particolari suddette siano, per argomento compatibili e  in conformità con quanto previsto dalla Linee Guida.
c) Monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale , 1 CFP/per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione , massimo 15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e) .
CFP riconoscibili in autocertificazione in piattaforma nazionale formazione
e) Partecipazione ai Consigli di Disciplina , 1 CFP/ per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), massimo 15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)

Dipendenti pubblici:
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP.
CFP riconoscibili in autocertificazione in piattaforma nazionale formazione

Dipendenti privati
In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.
CFP riconoscibili in autocertificazione in piattaforma nazionale formazione

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna ma­ternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
e. non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo, previa richiesta all'ordine territoriale di appartenenza, tramite piattaforma IM@ateria come di seguito specificato.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Le richieste di esonero devono essere presentate dall'iscritto tramite piattaforma nazionale formazione ed in base alla tipologia devono essere allegati i documenti previsti.
Si specifica per per le richieste di "Non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno" oltre ai documenti richiesti è necessario inserire il proprio CV aggiornato ed esaustivo.

Primo anno di iscrizione (Nuovi iscritti)

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Primo anno di iscrizione (Re- Iscrizione)

Nei casi di re-iscrizione, il debito formativo risultante all’atto della cancellazione, dovrà essere recuperato, fatto salvo che siano trascorsi 5 anni dalla data dell’ultima cancellazione.

Cessazione dell'Obbligo Formativo

Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
La piattaforma nazionale formazione registrerà automaticamente gli esoneri.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.
Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.

Piattaforma Nazionale Formazione

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha creato la nuova piattaforma per la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli architetti.
Gli iscritti/e possono accedere con le credenziali dell'accesso centralizzato  (https://portaleservizi.cnappc.it/)  e consultare il proprio profilo.
Per chi invece non avesse fatto l'accesso centralizzato può farne richiesta collegandosi a https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx

Per eventuali problematiche relative a queste registrazioni (non per chiarimenti su eventuali CFP mancanti) è attivo un servizio di assistenza del CNAPPC all'indirizzo assistenza@awn.it.

Linee guida Formazione Triennio 2020 – 2022

http://www.new.awn.it/professione/aggiornamento/formazione-professional…

 

OFFERTA FORMATIVA

Il piano formativo dell’Ordine degli Architetti di Bologna da sempre prevede un ampio programma di attività formative che variano per contenuti e per modalità di fruizione: da temi di carattere tecnico a iniziative dedicate alla cultura del progetto, ai concorsi e ad approfondimento professionale specialistico.

Il Consiglio inoltre, per il 2021 e il 2022, ha siglato un accordo con la piattaforma XClima per offrire – a costo zero per gli iscritti – tutta l’attività di formazione che tale società eroga sia in modalità sincrona che asincrona.

L’abbonamento alle attività formative per il 2021 viene pagato con un avanzo di bilancio del 2020, viste le attività che non si sono potute svolgere in presenza durante la prima e la seconda emergenza Covid.  Mentre è stata messa a bilancio di previsione 2021 la stessa somma che servirà a coprire le spese di abbonamento anche per il 2022.
Questa collaborazione, che da diversi anni l’Ordine ha attivato per l’organizzazione di corsi formativi, non vuole esprimere un minore impegno da parte dell’Ordine nell’organizzazione di corsi di alta qualità, che saranno proposti anche in collaborazione con XClima da remoto (fintanto che questa modalità sarà l’unica possibile), ma comporta un ulteriore impegno dell’Ordine nel costruire momenti di formazione con le possibilità offerte dalla tecnologia, selezionando i migliori relatori disponibili sull’intero territorio nazionale e non solo.
Il servizio è attivo dal 1°febbraio 2021 - info complete: link
La programmazione delle attività di formazione è consultabile nella pagina Eventi

 

ACCREDITAMENTO CORSI ENTE ESTERNO

Le richieste di accreditamento devono essere inviate a segreteria@archibo.it almento 45 gg prima della data dell'evento formativo allegando un programma esaustivo.
A seguito dell'esame della richiesta, se accettata, la Segreteria invierà entro 10 gg la richiesta del materiale necessario per l'accreditameto e la diffusione dell'evento.

Il materiale richiesto consisterà in:  

  • modulo "Richiesta Evento Formativo_Esterno" compilato con i relativi allegati
  • copia del bonifico dei diritti di segreteria

Se la documentazione inviata non è completa l'iter di accreditamento non può essere avviato.

A procedura completata l'Ordine invierà conferma di avvenuto accreditamento, n. CFP riconosciuti e pubblicazione nel sito dell'Ordine e su piattaforma nazionale.

Di prassi per le attività formative l'Ordine non concede patrocinio, per l'utilizzo del Logo dell'Ordine deve essere presentata la richiesta contestualmente alla richiesta di accreditamento.

L'organizzatore gestisce direttamente le iscrizioni e tutte le comunicazioni con i partecipanti.
Dove occuparsi di far firmare i partecipanti  (entrata e uscita, utilizzando il presente fac-simile ed entro 7 gg dal termine dell'attività trasmettere alla Segreteria dell'Ordine il foglio firme e un file excel con NOME/COGNOME/CODICE FISCALE (3 colonne separate, come il seguente documento dei reali architetti partecipanti.

I CFP potranno essere attribuiti a tutti gli architetti iscritti ad un Ordine provinciale a fronte di firma doppia (entrata e uscita) e solo se la presenza del partecipante sarà per tutta la durata dell'incontro o in caso di corsi dell'80% delle ore totali.

La ritardata consegna o la documentazione non prodotta correttamente di quanto richiesto rispetto al post evento lede il professionista che ha partecipato all'evento pertanto è fondamentale che quanto richiesto sia rispettato.