Circolare n.110

Come già comunicato con la circolare n. 103 del 01 dicembre u.s., a partire dal 1° gennaio 2024 i lavori effettuati su parti comuni degli edifici in condominio daranno diritto al minor beneficio fiscale del 70 per cento. Ciò a causa dell’applicazione del meccanismo del c.d. del decalage. Invece, per gli interventi effettuati su immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti l’agevolazione fiscale cesserà al 31 dicembre 2023.

Al fine di limitare al massimo gli effetti negativi conseguenti alla diminuzione del beneficio fiscale, i lavori ancora oggi in corso hanno subìto un’accelerazione con il conseguente incremento della percentuale del SAL entro la fine dell’anno in corso.

In base alle disposizioni attualmente in vigore, ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, al fine di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, il SAL deve aver raggiunto la percentuale di avanzamento “minima” del 30 per cento. Diviene dunque essenziale comprendere quali criteri seguire ai fini della determinazione del SAL.

È possibile, però, che in uno dei provvedimenti di fine anno, trovi spazio la possibilità di fruire dello sconto in fattura o beneficiare della cessione del credito, in misura corrispondente ai lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2023, anche se inferiore al 30 per cento. Ciò sulla base di un SAL straordinario e derogando a quanto previsto dal citato art. 121. In alternativa potrebbe essere prevista una vera e propria proroga della misura, sia pure di breve durata.

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