Da Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale
Risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026 - Rilevanza catastale degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Si porta a conoscenza che in data 5 giugno 2026 è stata pubblicata la Risoluzione n. 21/E di cui all’oggetto, reperibile al seguente link:
Normativa e prassi - Risoluzioni - Agenzia delle Entrate
Tale Risoluzione, che si inserisce nell’ambito delle attività conseguenti all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 - commi 86 e 87 della legge 30.12.2023, n. 213, fornisce chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che, ordinariamente, assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi, sorge l’obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
Al riguardo, in tema di sussistenza dell’obbligo di aggiornamento delle unità immobiliari censite in Catasto, non appaiono emergere dubbi nei casi in cui queste siano state oggetto, ad esempio, di variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché nella conformazione e nella sagoma.
Pertanto, i chiarimenti forniti attengono alle variazioni catastali – non comprese tra quelle sopra richiamate – derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e/o dei fabbricati e delle aree, in cui esse sono ubicate, a seguito dei quali le unità immobiliari sono suscettibili di un incremento di redditività.
Infine, si evidenzia che quanto indicato nella Risoluzione in esame si applica a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al “Superbonus” o ad altre fattispecie di agevolazioni fiscali.