Agenzia del Territorio - Direzione Provinciale di Bologna Ufficio Provinciale – Territorio Come noto, l’art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che
“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati”. Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto- legge citato.
Al fine di valutare la tempestività della domanda, a partire dal prossimo 10 agosto, la piattaforma Sister prevede che il tecnico abilitato ripeta (nello specifico campo) la data di ultimazione dei lavori già indicata nella dichiarazione Docfa.
Nel caso in cui la data indicata sulla pagina Sister sia difforme da quella del documento trasmesso, la dichiarazione Docfa viene respinta automaticamente con motivazione congruente.
Inoltre, se la data inserita in Sister eccede il termine fissato dalla norma (Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies), il sistema informatico provvede a trasmettere al professionista uno specifico messaggio con invito ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso.