Gentili colleghi, il DL 127/2021 ha introdotto disposizioni sull’obbligo della Certificazione Verde COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato quale adempimento atto a contenere la diffusione del virus. Interesserà pertanto l’attività ordinaria degli studi professionali e dell’Ordine a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.
Sebbene la materia sia in continua evoluzione ed oggetto di interpretazioni, si riassumono alcune indicazioni desumibili dall’analisi del quadro normativo, delle Linee Guida e di specifiche circolari, riservandoci eventuali aggiornamenti in caso di rilevanti modifiche. Si precisa altresì che trattasi di informazioni significative ma che non esauriscono quanto disciplinato dal decreto, soprattutto per quanto attiene al protocollo che i diretti interessati responsabili sono tenuti a redigere ed adottare anche in base alle personali esigenze e modalità di svolgimento dell’attività.
Studi professionali e cantieri
Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per i lavoratori all’interno degli studi professionali. In base alla Linee Guida del CNAPPC è da intendersi come chiunque svolga attività lavorativa e pertanto trova applicazione nei confronti dei professionisti anche per l’accesso al proprio studio e per i dipendenti (duplice veste del professionista/datore di lavoro quale “controllato” e “controllore”).
L’obbligo di esibizione del Green Pass si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di collaborazione, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. La guida del CNAPPC precisa che, in attesa di nuove precisazioni, per tutti gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela, permane l’obbligo di adottare il protocollo contenuto nell’allegato 9 DPCM 2 marzo 2021 (informazione, igienizzazione delle mani, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, rispetto del distanziamento, ecc.).
Sia che siate dipendenti, o liberi professionisti, il nuovo D.L. disciplina quindi l’ingresso sia sul luogo di lavoro stabile, che sui luoghi di lavoro occasionali, includendo quindi inevitabilmente non solo la propria sede lavorativa, ma anche i cantieri temporanei e tutti i luoghi ove viene svolta la professione a titolo di datore di lavoro, sia a livello operativo che di consulenza.
Attività presso la sede dell’Ordine
Da venerdì 15 ottobre al personale dell’Ordine è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass). Tale adempimento è dovuto anche al Consiglio, in quanto organo elettivo, ma anche (in base all’aggiornamento CNAPPC del 13/10/2021) ai componenti del Consiglio di Disciplina e le persone che vengono da esso convocate, ai partecipanti le commissioni, ai consulenti, ai collaboratori e più in generale a tutti coloro che svolgono una riunione o un incontro presso l’Ordine, anche a titolo formativo, rimanendo quindi esclusi solo gli utenti, ovvero coloro che accedono per richiedere i servizi erogati dagli uffici (permane l’obbligo di adottare il protocollo contenuto nell’allegato 9 DPCM 2 marzo 2021 (informazione, igienizzazione delle mani, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, rispetto del distanziamento, ecc.).
Le disposizioni contenute nel decreto, pur comportando qualche adempimento, consentono la riapertura della sede in condizioni di ulteriore maggior sicurezza; le procedure stabilite sono pubblicate sul sito (link).
Indicazioni e precisazioni procedurali generali:
Le disposizioni sull’obbligo di possedere la Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
La verifica della Certificazione Verde spetta al datore di lavoro; potrà avvalersi di persone terze previa atto di nomina personale deputato alla verifica del Green Pass firmato per accettazione (facsimile in allegato);
La verifica del Certificazione Verde deve essere eseguita prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e/o anche a campione, tramite l’app “VerificaC19” per lettura di codice a barre (QR Code); per verificare l’identità il datore di lavoro, o gli incaricati a ciò preposti, potranno richiedere un documento di identità per accertare la corrispondenza dei dati;
Il Green Pass deve essere controllato ma non conservato nel rispetto della privacy; dovrà essere invece annotato l’avvenuto controllo;
Il possesso del Green Pass non fa venire meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19;
Il possesso del Green Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;
L’assenza di verifica della Certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro e/o la mancata adozione delle misure organizzative così come l’accesso dei lavoratori senza Green Pass sono sottoposte a specifico regime sanzionatorio. Le sanzioni legate al Green Pass si applicano anche in caso di rifiuto di esibizione di tale certificazione.
Le sovraesposte indicazioni sono comunque oggetto di continui aggiornamenti e modifiche che potrebbero derivarne anche in sede di conversione in legge del DL 127/2021; si consiglia pertanto di consultare i documenti richiamati e rimanere aggiornati.
Con la speranza che vi sia di aiuto e chiarimento, troverete in allegato:
Linee Guida del CNAPPC Prot. 1003 del 06/10/2021;
Aggiornamento del CNAPPC Prot. 1059 del 13/10/2021;
Allegato 1: Facsimile Atto di nomina personale deputato alla verifica del Green Pass
Allegato 2: Facsimile Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
Il Presidente dell'Ordine, arch.Marco Filippucci