Si segnala che

nell’art. 2 del decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è prevista la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai lavoratori buoni benzina o titoli equivalenti, esenti fino a € 200,00. I buoni non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi dell’arti 51 del TUIR, né ai fini fiscali né ai fini contributivi.

L’importo di € 200,00 è da considerarsi ulteriore, per il solo anno 2022, rispetto al limite di esenzione di € 258,23 annuo per beni e servizi concessi ai dipendenti. Tali buoni possono anche essere inseriti nel paniere di beni e servizi che il dipendente può selezionare nei piani di welfare contrattuale.

L’importo di € 200,00 per lavoratore è il tetto massimo ma il datore di lavoro può decidere di erogare anche un importo inferiore.
Il beneficio è previsto unicamente per i lavoratori dipendenti con esclusione dei collaboratori, stagisti e amministratori.

L’erogazione dei buoni carburante deve avvenire entro il 31/12/2022 ma il lavoratore potrà consumarlo anche oltre l’anno 2022 (fatta salva la data di scadenza stampata sul buono stesso).

Si fa presente che l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata per chiarimenti in merito e siamo in attesa dell’emanazione della circolare.