Si ricorda agli iscritti che dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all’albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo e devono pertanto acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio 2017-2019.

Il 31 dicembre 2019 scadrà il secondo triennio formativo e la violazione dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico).

Con la Circolare n. 123_1373_19, il CNAPPC ha dato conferma della possibilità, per chi si fosse trovato impossibilitato ad assolvere all'obbligo nei tempi corretti, di usufruire del semestre di ravvedimento operoso ovvero, il professionista potrà continuare l'aggiornamento fino al 30/06/2020.

Dopo tale data, la mancata acquisizione dei CFP determinerà l’attivazione di procedimenti disciplinari come già avvenuto nel triennio precedente.

Si evidenzia che chi avesse già ricevuto un procedimento disciplinare in riferimento al precedente triennio è tenuto al recupero totale dei CFP previsti, la sanzione disciplinare non annulla l’acquisizione di CFP.

Si segnala inoltre che i professionisti che chiedono la cancellazione dall’Albo, nel momento in cui intendessero re-iscriversi ad un Ordine Territoriale, dovranno conseguire i CFP dell’eventuale debito formativo maturato durante negli anni di iscrizione.