Il Comune di Molinella con la D.G n. 222 del 30/12/2019 ha stabilito che l'inoltro delle pratiche edilizie (CILA,SCIA.PdC,SCEA...) deve essere effettuato allo Sportello Unico dei Servizi Territoriali esclusivamente mediante PEC all'indirizzo:
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Nelle linee guida che costituiscono parte integrante della suddetta Delibera sono riportate tutte le informazioni del caso per predisporre correttamente una pratica informatica.

In particolare occorre prestare attenzione alle condizioni che comportano la dichiarazione di irricevibilità:

Sono considerate IRRICEVIBILI, tutte le tipologie di comunicazioni telematiche, riferite a pratiche, integrazioni o comunicazioni, che pervengono con queste caratteristiche, per tutte le tipologie di pratiche o comunicazioni:

a. documenti non salvati nel formato PDF/A (anche quando il modulo risulta modificabile o riscrivibile);
b. file privo di firma digitale .p7m;
c. mancanza, in caso di firma digitale di delegati, della “Procura Speciale” per l’invio e la firma di pratiche on-line che deve essere compilata, datata e firmata in modo olografo dai soggetti titolari, scannerizzata in formato PDF/A e firmata digitalmente dal procuratore;
d. mancanza, in caso di firma ed accompagnata dalle scansioni dei documenti d’identità degli interessati; si precisa che non è necessario il documento d’identità del soggetto che firma digitalmente, in quanto la firma digitale è equivalente alla firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
e. non è allegata la scansione del documento d’identità del dichiarante obbligatoria per la validità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00;
f. messaggio proveniente da casella di posta elettronica non certificata;
g. mancata elezione di domicilio presso il soggetto delegato e non definizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni o notifiche;
h. le tavole grafiche devono essere sempre un file autonomo e diverso dal resto della documentazione;
i. documenti scannerizzati non per intero ma per singolo foglio, ad un documento nella sua interezza deve corrispondere un solo file;
j. tutti gli altri casi in cui la rilevanza delle omissioni sia tale da non consentire la completa identificazione dell'intervento, dell'immobile o di altri elementi essenziali all'istruttoria della pratica (es. mancata utilizzazione della modulistica unificata regionale in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine ecc.)

Per quanto attiene le pratiche edilizie riferite alle attività produttive si rammenta che l'inefficacia della pratica si ha anche nel caso in cui l'inoltro al SUAP sia effettuato senza l'utilizzo il portale ACCESSO UNITARIO, fatto salvo il caso in cui il portale risulti inaccessibile.