La professione di architetto è sempre più complessa e non solo per la composita macchina normativa che caratterizza il lavoro nell'architettura, nelle costruzioni e nell'urbanistica, ma anche per le recenti norme della riforma delle professioni. Si rendono così necessarie politiche di aggiornamento in un processo di costante riqualificazione.

L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.

Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.

Il mancato adempimento a tale obbligo prevede provvedimenti di carattere disciplinare.

CFP/Quanti ne occorrono

Il triennio formativo attuale che si concluderà il 31/12/2025, costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 20, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
NB: Il CNAPPC, a seguito del cambio di piattaforma informatica per la gestione della formazione, per il triennio 2020-2022 ha deliberato l’istituzione di un ulteriore semestre di ravvedimento operoso fino al 31 dicembre 2023. Il nuovo triennio formativo è comunque aperto dal 01/01/2023.

CFP/ Come acquisirli

Corsi, seminari e convegni
Per tutti i corsi di formazione frontale e in FAD accreditati, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 30 ore, di n° 30 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista; nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. Per gli altri eventi di formazione (seminari, convegni) accreditati viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora e la frequenza dovrà essere attestata per il 100% delle ore previste.

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile
Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l’attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d’intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.

Master e formazione post laurea, specializzazioni
Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 30 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione) per l’intero corso anche se diviso in moduli o annualità. Nel caso che le sopra descritte attività non prevedano esame finale potranno essere riconosciuti 15 CFP ad avvenuta dimostrazione della frequenza annuale, previa verifica da parte dell’Ordine territoriale, anche in caso di corsi che prevedano più di una annualità.

Altre attività (punto 5.4 Linee Guida 2024)
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):
a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;
c. articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP; articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): 2 CFP; per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codici bibliografici (ISBN): 4 CFP;
d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), sempre per un limite totale di 15 cfp triennio;
f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione – 6 CFP per ogni partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali;
g. brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento;
h. attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
i. attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell’art. 17.5 e 18.4 del DPR328/2001, 4 CFP per ogni attività svolta con un massimo di 12 CFP a triennio.

Le  tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere b), c), d), e), f), g) i CFP sono riconoscibili in autocertificazione tramite piattaforma nazionale formazione In tali casi si raccomanda che le attività suddette siano, per argomento compatibili e  in conformità con quanto previsto dalla Linee Guida e complete di autodichiarazioni o documenti utili al riconoscimento.

Dipendenti pubblici e privati:
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP.
CFP riconoscibili in autocertificazione in piattaforma nazionale formazione; le richieste devono essere complete dei documenti utili al riconoscimento: programmi e attestati di frequenza.

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari
a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è
precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980)
.

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione
ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero
professionista sia di dipendente).
Si specifica per per le richieste di "Non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno" oltre ai documenti richiesti è necessario inserire il proprio CV aggiornato ed esaustivo.

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano
atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professio-
nali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i
quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il con-
tratto di impiego).

L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere, tramite piattaforma informatica, al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

Primo anno di iscrizione (NUOVI ISCRITTI)

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione,, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Primo anno di iscrizione (Re-iscrizione)

In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare.

In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.

Cessazione obbligo formativo

Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
La piattaforma nazionale formazione registrerà automaticamente gli esoneri.
Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.

Piattaforma Nazionale Formazione

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha creato la nuova piattaforma per la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli architetti.

Gli iscritti/e possono accedere con le credenziali dell'accesso centralizzato  (https://portaleservizi.cnappc.it/)  e consultare il proprio profilo.
Per chi invece non avesse fatto l'accesso centralizzato può farne richiesta collegandosi a https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx

Per eventuali problematiche relative a queste registrazioni (non per chiarimenti su eventuali CFP mancanti) è attivo un servizio di assistenza del CNAPPC all'indirizzo assistenza@awn.it.

Offerta formativa

Il piano formativo dell’Ordine degli Architetti di Bologna da sempre prevede un ampio programma di attività formative che variano per contenuti e per modalità di fruizione: da temi di carattere tecnico a iniziative dedicate alla cultura del progetto, ai concorsi e ad approfondimento professionale specialistico.

La programmazione delle attività di formazione è consultabile nella pagina Eventi e mediante la newsletter settimanale dedicata alla formazione.

A supporto all'obbligo di aggiornamento formativo al quale devono adempiere tutti gli iscritti e le iscritte, il Consiglio dell'Ordine informa che per il 2024 sono previste le seguente convenzioni:

Smart Ark Academy
Una nuova convenzione che consente di frequentare corsi e seminari in diretta streaming e in FAD asincrono a titolo gratuito.
L'offerta formativa prevede delle attività innovative e originali predisposte dall'Associazione che gestisce la piattaforma in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Perugia e altre attività che saranno predisposte dal Consiglio, le Commissioni e i Gruppi dell'Ordine di Bologna.

XClima/ArchiFormazione
Una convenzione che consente agli iscritti e alle iscritte di sottoscrivere in autonomia un abbonamento annuale al prezzo agevolato di € 199,00  + IVA anziché di € 238,00 + IVA.

Beta Formazione
Anche per il 2024 viene rinnovato l'accordo che consente agli iscritti e alle iscritte di sottoscrivere in autonomia un abbonamento annuale al prezzo agevolato di € 145,00 IVA compresa.

Accreditamento Corsi Ente Esterno
Le richieste di accreditamento devono essere inviate a segreteria@archibo.it almento 45 gg prima della data dell'evento formativo allegando un programma esaustivo.

A seguito dell'esame della richiesta, se accettata, la Segreteria invierà entro 10 gg la richiesta del materiale necessario per l'accreditameto e la diffusione dell'evento.

Il materiale richiesto consisterà in:  

  • modulo "Richiesta Evento Formativo_Esterno" compilato con i relativi allegati
  • copia del bonifico dei diritti di segreteria

Se la documentazione inviata non è completa l'iter di accreditamento non può essere avviato.

A procedura completata l'Ordine invierà conferma di avvenuto accreditamento, n. CFP riconosciuti e pubblicazione nel sito dell'Ordine e su piattaforma nazionale.

Di prassi per le attività formative l'Ordine non concede patrocinio, per l'utilizzo del Logo dell'Ordine deve essere presentata la richiesta contestualmente alla richiesta di accreditamento.

L'organizzatore gestisce direttamente le iscrizioni e tutte le comunicazioni con i partecipanti.
Dove occuparsi di far firmare i partecipanti  (entrata e uscita, utilizzando il presente fac-simile ed entro 7 gg dal termine dell'attività trasmettere alla Segreteria dell'Ordine il foglio firme e un file excel con NOME/COGNOME/CODICE FISCALE (3 colonne separate, come il seguente documento dei reali architetti partecipanti.

I CFP potranno essere attribuiti a tutti gli architetti iscritti ad un Ordine provinciale a fronte di firma doppia (entrata e uscita) e solo se la presenza del partecipante sarà per tutta la durata dell'incontro o in caso di corsi dell'80% delle ore totali.

La ritardata consegna o la documentazione non prodotta correttamente di quanto richiesto rispetto al post evento lede il professionista che ha partecipato all'evento pertanto è fondamentale che quanto richiesto sia rispettato.